STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Parte I ) Denominazione e natura dell’Associazione:

  1. E’ costituita un’Associazione con la denominazione “THAI-ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-THAILANDESE
  2. Sede: l’Associazione ha la sua sede in Roma Via Sistina n. 123; essa potrà istituire altrove rappresentanze in Italia ed all’Estero;
  3. Durata l’Associazione è a tempo indeterminato;
  4. Scopo dell’Associazione è la promozione e l’organizzazione di attività atte ad approfondire la conoscenza reciproca della cultura, lingua, storia, folclore e tradizioni nazionali italiane e thailandesi;
  5. L’Associazione è indipendente, apolitica ed a carattere nazionale;
  6. L’Associazione non ha fini di lucro;
  7. L’Associazione intende promuovere ogni attività atta a favorire l’incontro, l’amicizia e la solidarietà tra i due popoli, ed in particolar modo l’organizzazione di iniziative: artistiche (musicali, teatrali, cinematografiche ecc.), divulgative mostre fotografiche, conferenze, proiezioni, esportazione dei prodotti dell’artigianato, ecc.),di studio (corsi di lingua, letteratura e storia delle due nazioni), turistiche;
  8. L’Associazione  interviene,  nei  casi  necessari  e consentiti, presso le Autorità Politiche e le Entità Culturali e religiose per la tutela giuridica, economica e morale della Comunità thailandese in Italia.

 

Parte II ) Struttura dell’Associazione:

    1. Assembra dei Soci;
    2. Consiglio Direttivo;
    3. Giunta Esecutiva;
    4. Uno o più Vice-Presidenti;
    5. Presidente.
    6.  
  1. La qualità di Socio si ottiene con l’iscrizione all’Associazione, previa domanda dell’interessato e parere favorevole del Consiglio Direttivo;
  2. L’Assemblea dei Soci si riunisce annualmente per la discussione della relazione del Presidente per l’approvazione del programma di attività, per la formulazione di proposte, per l’indicazione di pareri e per la elezione, alla scadenza su base uninominale, del Consiglio Direttivo;
  3. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione e propulsione dell’Associazione

Esso dispone ed organizza le attività necessarie al perseguimento degli scopi associativi:

E’ composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici membri. I Soci fondatori sono membri  di diritto.  Il  Consiglio  Direttivo  si riunisce a  richiesta  del  Presidente  o  almeno quattro membri;

  1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Presidente e del Vice-Presidente;
  2. Il Consiglio Direttivo viene eletto triennalmente;
  3. Il Consiglio Direttivo, triennalmente ed a maggioranza di due terzi dei componenti, elegge il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva tra i suoi membri, su proposta dei due terzi dei Soci Fondatori;
  4. Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi e su proposta dei due terzi dei Soci fondatori, può deliberare la decadenza di un iscritto dalla qualità di socio;
  5. La Giunta Esecutiva, composta da sei membri, ha la funzione:
    1. di esecuzione della delibera dell’Associazione e del Consiglio Direttivo;
    2. di controllo sulle attività associative;
    3. di assistenza del Presidente e del Vice-Presidente nell’adempimento delle loro funzioni.
    4. Inoltre stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
  6.  Il Vice-Presidente ha funzione di supporto all’attività del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza;

  7.  Il Presidente ha funzioni di coordinamento nonché funzione generale di rappresentanza, di   amministrazione dei contributi dell’Associazione e di custodia dei libri in cui si registrano le attività associative;
  8. Tute le iniziative associative sono subordinate alle possibilità materiali ed ai mezzi di cui potrà disporre l’Associazione;
  9. Fini allo svolgimento delle elezioni assembleari, il Consiglio Direttivo sarà composto dai Soci Fondatori, sottoscrittori dell’Atto Costitutivo, e svolgerà anche funzioni di Giunta Esecutiva.

 

Roma, 7 novembre 1988.

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